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Codice di Procedura Civile

Art. 333 — Impugnazioni incidentali

ELI /it/codice-procedura-civile/art/333parte di Codice di Procedura Civile
Art. 333. (Impugnazioni incidentali). Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

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