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Codice di Procedura Civile

Art. 327 — Decadenza dall'impugnazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/327parte di Codice di Procedura Civile
Art. 327. (Decadenza dall'impugnazione). Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

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