Codice di Procedura Civile
Art. 316 — Rettificazione e integrazione di atti
Art. 316. (Rettificazione e integrazione di atti). Il pretore o il conciliatore puo' indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti.
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