Codice di Procedura Civile
Art. 302 — Prosecuzione del processo
Art. 302. (Prosecuzione del processo). Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.
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