Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 299
Codice di Procedura Civile

Art. 299 — Morte o perdita della capacita' prima della costituzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/299parte di Codice di Procedura Civile
Art. 299. (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 166.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 298 Art. 300 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.