Codice di Procedura Civile
Art. 294 — Rimessione in termini
Art. 294. (Rimessione in termini). Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da caso fortuite o forza maggiore. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
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