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Codice di Procedura Civile

Art. 289 — Integrazione dei provvedimenti istruttori

ELI /it/codice-procedura-civile/art/289parte di Codice di Procedura Civile
Art. 289. (Integrazione dei provvedimenti istruttori). I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di tre mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

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