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Codice di Procedura Civile

Art. 287 — Casi di correzione

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Art. 287. (Casi di correzione). Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

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