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Codice di Procedura Civile

Art. 284 — Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

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Art. 284. (Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali). Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente puo' essere proposta con ricorso contenente, quando o' chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all'articolo 340, se non e' stata gia' fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.

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