Codice di Procedura Civile
Art. 282 — Esecuzione provvisoria
Art. 282. (Esecuzione provvisoria). Sa istanza di parte, la sentenza appellabile puo' essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda e' fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi e' pericolo nel ritardo. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.
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