Codice di Procedura Civile
Art. 280 — Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio
Art. 280. (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente. Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne da' comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma. All'ordinanza del collegio si applicano le disposizioni dell'articolo 177. Per effetto di essa il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.
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