Codice di Procedura Civile
Art. 269 — Chiamata di un terzo in causa
Art. 269. (Chiamata di un terzo in causa). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione nei modi ordinari o mediante citazione a comparire all'udienza fissata dal presidente, purche' siano rispettati i termini stabiliti dall'articolo 166. Il giudice istruttore, quando ne e' richiesto nella prima udienza, puo' concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza. La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo puo' costituirsi a norma dell'articolo 166 o alla udienza.
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