Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 26
Codice di Procedura Civile

Art. 26 — Foro dell'esecuzione forzata

ELI /it/codice-procedura-civile/art/26parte di Codice di Procedura Civile
Art. 26. (Foro dell'esecuzione forzata). Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.