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Codice di Procedura Civile

Art. 256 — Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza

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Art. 256. (Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza). Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice puo' anche ordinare l'arresto del testimone.

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