Codice di Procedura Civile
Art. 250 — Intimazione ai testimoni
Art. 250. (Intimazione ai testimoni). L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
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