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Codice di Procedura Civile

Art. 250 — Intimazione ai testimoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/250parte di Codice di Procedura Civile
Art. 250. (Intimazione ai testimoni). L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

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