Codice di Procedura Civile
Art. 244 — Modo di deduzione
Art. 244. (Modo di deduzione). La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. La parte contro la quale la prova e' proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate. Il giudice istruttore, secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni.
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