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Codice di Procedura Civile

Art. 237 — Risoluzione delle contestazioni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/237parte di Codice di Procedura Civile
Art. 237. (Risoluzione delle contestazioni). Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

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