Codice di Procedura Civile
Art. 233 — Deferimento del giuramento decisorio
Art. 233. (Deferimento del giuramento decisorio). Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
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