Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 233
Codice di Procedura Civile

Art. 233 — Deferimento del giuramento decisorio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/233parte di Codice di Procedura Civile
Art. 233. (Deferimento del giuramento decisorio). Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 232 Art. 234 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.