Codice di Procedura Civile
Art. 23 — Foro per le cause tra soci e tra condomini
Art. 23. (Foro per le cause tra soci e tra condomini). Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
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