Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 213
Codice di Procedura Civile

Art. 213 — Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/213parte di Codice di Procedura Civile
Art. 213. (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione). Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 212 Art. 214 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.