Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 205
Codice di Procedura Civile

Art. 205 — Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

ELI /it/codice-procedura-civile/art/205parte di Codice di Procedura Civile
Art. 205. (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova). Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 204 Art. 206 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.