Codice di Procedura Civile
Art. 205 — Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Art. 205. (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova). Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
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