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Codice di Procedura Civile

Art. 200 — Mancata conciliazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/200parte di Codice di Procedura Civile
Art. 200. (Mancata conciliazione). Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

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