Codice di Procedura Civile
Art. 185 — Tentativo di conciliazione
Art. 185. (Tentativo di conciliazione). Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza o in quella successiva stabilita a norma dell'articolo 183 ultimo comma, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
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