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Codice di Procedura Civile

Art. 182 — Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/182parte di Codice di Procedura Civile
Art. 182. (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione). Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice puo' assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.

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