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Codice di Procedura Civile

Art. 178 — Controllo del collegio sulle ordinanze

ELI /it/codice-procedura-civile/art/178parte di Codice di Procedura Civile
Art. 178. (Controllo del collegio sulle ordinanze). Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

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