Codice di Procedura Civile
Art. 175 — Direzione del procedimento
Art. 175. (Direzione del procedimento). Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
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