Codice di Procedura Civile
Art. 169 — Ritiro dei fascicoli di parte
Art. 169. (Ritiro dei fascicoli di parte). Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga, e in ogni caso non oltre l'udienza prevista nell'articolo 189.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.