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Codice di Procedura Civile

Art. 161 — Nullita' della sentenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/161parte di Codice di Procedura Civile
Art. 161. (Nullita' della sentenza). La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

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