Codice di Procedura Civile
Art. 145 — Notificazione alle persone giuridiche
Art. 145. (Notificazione alle persone giuridiche). La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
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