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Codice di Procedura Civile

Art. 143 — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/143parte di Codice di Procedura Civile
Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente e nel precedente articolo la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.

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