Codice di Procedura Civile
Art. 140 — Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia
Art. 140. (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia). Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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