Codice di Procedura Civile
Art. 132 — Contenuto della sentenza
Art. 132. (Contenuto della sentenza). La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia. Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. Se alcuno dei giudici che ha deliberato la sentenza non puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione degli altri componenti il collegio, purche' prima di essa sia menzionato l'impedimento.
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