Codice di Procedura Civile
Art. 130 — Redazione del processo verbale
Art. 130. (Redazione del processo verbale). Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
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