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Codice di Procedura Civile

Art. 127 — Direzione dell'udienza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/127parte di Codice di Procedura Civile
Art. 127. (Direzione dell'udienza). L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

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