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Codice di Procedura Civile

Art. 125 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

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Art. 125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e 1e conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura.

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