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Codice di Procedura Civile

Art. 12 — Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

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Art. 12. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni). Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

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