Codice di Procedura Civile
Art. 108 — Estromissione del garantito
Art. 108. (Estromissione del garantito). Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
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