Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 1
Codice di Procedura Civile

Art. 1

ELI /it/codice-procedura-civile/art/1parte di Codice di Procedura Civile
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari). La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.