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Codice Penale

Art. 87 — Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere

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Art. 87. (Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere) La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

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