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Codice Penale

Art. 85 — Capacita' d'intendere e di volere

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Art. 85. (Capacita' d'intendere e di volere) Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.

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