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Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie

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Art. 79. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie) La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte; 2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

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