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Art. 734 — Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

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Art. 734. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

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