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Art. 722 — Pena accessoria e misura di sicurezza

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Art. 722. (Pena accessoria e misura di sicurezza) La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

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