Codice Penale
Art. 708 — Possesso ingiustificato di valori
Art. 708. (Possesso ingiustificato di valori) Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
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