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Art. 702 — Omessa custodia di armi

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Art. 702. (Omessa custodia di armi) E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi: 1° consegna o lascia portare un'arma a persona di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente; 3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

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