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Codice Penale

Art. 7 — Reati commessi all'estero

ELI /it/codice-penale/art/7parte di Codice Penale
Art. 7. (Reati commessi all'estero) E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1° delitti contro la personalita' dello Stato; 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.

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