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Art. 697 — Detenzione abusiva di armi

ELI /it/codice-penale/art/697parte di Codice Penale
Art. 697. (Detenzione abusiva di armi) Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorita'.

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