Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 677
Codice Penale

Art. 677 — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

ELI /it/codice-penale/art/677parte di Codice Penale
Art. 677. (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille. Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 676 Art. 678 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.