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Codice Penale

Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

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Art. 663. (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

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