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Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose

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Art. 654. (Grida e manifestazioni sediziose) Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno.

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